Negli ultimi giorni ha provocato discussioni e interrogativi il parere di precontenzioso dell’ANAC n. 528 del 15 novembre 2023, secondo il quale, “nonostante la formulazione letterale della prima parte dell’art. 41, comma 14, del d.lgs. 36/2023 induca a ritenere che i costi della manodopera siano scorporati dall’importo assoggettato a ribasso, la lettura sistematica e costituzionalmente orientata delle diverse disposizioni del codice in materia di costi della manodopera, e in particolare dello stesso art. 41, comma 14, seconda parte, e degli artt. 108, comma 9, e 110, induce a ritenere che il costo della manodopera continui a costituire una componente dell’importo posto a base di gara”.
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