L'AGGIORNAMENTO IN UN PARERE

ANAC: i costi di manodopera nell’importo a base di gara. Costi minimi inderogabili, ribassabili quelli medi da tabelle ministeriali

Il parere di precontenzioso 528 dell’Autorità riapre la questione dopo che era stata chiusa con il bando tipo 1/2023. Il nodo resta come conciliare costi minimi inderogabili con un ribasso motivato da una più efficiente organizzazione aziendale anche sul piano del lavoro. Il TAR Campania e la stessa ANAC distinguono la rigidità dei costi minimi non ribassabili da un costo medio di valore solo statistico che può essere ribassato anche grazie per esempio ad agevolazioni o impiego di personale tirocinante o inserito nel piano Garanzia Giovani – di Gabriella Sparano

Negli ultimi giorni ha provocato discussioni e interrogativi il parere di precontenzioso dell’ANAC n. 528 del 15 novembre 2023, secondo il quale, “nonostante la formulazione letterale della prima parte dell’art. 41, comma 14, del d.lgs. 36/2023 induca a ritenere che i costi della manodopera siano scorporati dall’importo assoggettato a ribasso, la lettura sistematica e costituzionalmente orientata delle diverse disposizioni del codice in materia di costi della manodopera, e in particolare dello stesso art. 41, comma 14, seconda parte, e degli artt. 108, comma 9, e 110, induce a ritenere che il costo della manodopera continui a costituire una componente dell’importo posto a base di gara”.

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