Le gravi violazioni del codice 36 rilevate dall’ANAC con la delibera 168 del 10 aprile 2024, ex articolo 220, comma 3, del codice medesimo, valgono alla stazione appaltante l’annullamento in autotutela degli atti di gara (bando, disciplinare di gara e atti conseguenziali medio tempore adottati, compresi i provvedimenti di aggiudicazione), pena l’impugnazione della documentazione di gara da parte dell’ANAC.
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