L'AUTORITA' ANTICORRUZIONE

ANAC, in consultazione fino al 14 aprile il documento sui nuovi criteri di qualificazione (come richiesto da Diario dei nuovi appalti)

di Gabriella Sparano
Si preferisce la soluzione “mobile”, ossia quella che fa decorrere il biennio di validità della qualificazione dalla data di invio dell’istanza. Tale sistema sarebbe più incentivante per la professionalizzazione e coerente con altri criteri a periodo mobile. Nessun cenno alle procedure di “riefficientamento”, parola alle stazioni appaltanti.

Proprio qualche giorno fa avevamo rappresentato qualche perplessità in merito ad alcuni requisiti introdotti dal correttivo nell’Allegato II.4 del Codice in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti, auspicando un intervento chiarificatore da parte dell’ANAC (https://diarionuoviappalti.it/rinnovi-qualificazioni/). E questa volta l’Autorità non si è fatta attendere. Dimostrando di condividere anche essa le difficoltà interpretative di alcuni nuovi criteri di qualificazione, infatti, ha predisposto e messo in consultazione fino alle ore 15.00 del 14 aprile 2025, un apposito documento denominato “I nuovi criteri introdotti dal D. Lgs. 209/2024 per il sistema di qualificazione”, in cui propone la modalità applicativa che intende adottare per quei criteri suscettibili di diverse possibili interpretazioni. Tuttavia, leggendo il documento, pur apprezzandone le finalità, se ne evidenzia una parzialità e superficialità delle problematiche esaminate, che invece, da una lettura dell’allegato del codice, sono ulteriori a quelle affrontate dall’ANAC. Infatti, i temi proposti nel testo si limitano ai seguenti: 1) il biennio di qualificazione: il documento esplora la questione della validità biennale della qualificazione, confrontando un approccio “fisso” (come nel precedente sistema) con uno “mobile”. Nel sistema precedente, infatti, il biennio era fissato dal 01/07/2023 al 30/06/2025, indipendentemente dalla data di presentazione dell’istanza di qualificazione.

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ANAC
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Obiettivo: evitare il rilascio di certificati di valore non proporzionato allo sforzo esecutivo, soprattutto per commesse di modesto valore. Tuttavia, in caso di accordo quadro con un unico operatore economico e contratti attuativi eseguiti nello stesso sito e in continuità spazio-temporale, è possibile emettere CEL cumulativi.
CONSIGLIO DI STATO
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La nuova normativa, in conformità con il diritto dell’Unione europea, si caratterizza per una maggiore apertura verso questo modulo contrattuale con l’eliminazione di alcuni limiti imposti dalla precedente disciplina.
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L’Autorità ne aveva parlato già nella Delibera n. 262 del 20 giugno 2023, relativa all’attuazione della versione 2.0 del FVOE – Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico. Poi, con la nota del 12/12/2024, ha confermato le implementazioni in corso. Il giorno successivo, invece, è arrivata la circolare del Dipartimento per gli Affari di Giustizia – Direzione Generale degli Affari Interni – del Ministero della Giustizia, che fissato al 1° luglio 2025 il momento in cui i suddetti certificati dovranno essere acquisiti dalle stazioni appaltanti esclusivamente a mezzo il FVOE.
IL PARERE DELLA COMMISSIONE SPECIALE
di Gabriella Sparano
Un monito che presagisce addirittura possibili contenziosi futuri derivanti proprio da un esercizio non proprio ortodosso della delega.
TAR LAZIO
di Gabriella Sparano
È evidente, pertanto, che ove dette sopravvenienze si verifichino successivamente alla valutazione di congruità dell’offerta, determinino il meccanismo del riequilibrio del contratto di appalto
INFRASTRUTTURE
Con la realizzazione di questa tratta il progetto complessivo raggiunge l’83% dei lavori. Una volta ultimati, la capacità sulla linea e i treni potranno viaggiare a una velocità massima di 160km/h, contro i 100km/h attuali che in alcune tratte oggi si riducono anche a 80-90km/h.
CONGIUNTURA
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