Anche se preceduto da un avviso pubblico per la presentazione di proposte mediante confronto di preventivi, l’affidamento diretto di cui all’art. 50, comma 1, lettere a) e b), del Dlgs. 36/2023 è soggetto al principio di rotazione e non può avvalersi della deroga prevista per le procedure negoziate senza bando di cui alle lettere c), d) ed e) del medesimo articolo. Lo ha chiarito il TAR Napoli con la Sentenza dell’8/05/2025, n. 3671, con la seguente motivazione: – l’articolo 49, commi 1 e 2, del Codice stabilisce l’obbligo di rispettare il principio di rotazione negli affidamenti e vieta l’affidamento o l’aggiudicazione al contraente uscente in caso di due affidamenti consecutivi aventi ad oggetto lo stesso settore merceologico e di servizi; – il comma 5 del medesimo articolo 49 prevede una deroga al principio di rotazione, ma la circoscrive espressamente e testualmente ai contratti affidati con le procedure negoziate senza bando di cui all’articolo 50, comma 1, lettere c), d) ed e); – nella fattispecie, l’affidamento disposto dall’amministrazione rientra, invece, nella casistica dell’articolo 50, comma 1, lettera b), come specificato nell’avviso stesso, e pertanto non beneficia della deroga al principio di rotazione, sussistendo peraltro una sostanziale sovrapponibilità tra l’oggetto del precedente affidamento diretto e di quello in questione, in quanto entrambi rientrano nello stesso settore merceologico e di servizi (ossia, il settore assicurativo). Infatti, ai fini dell’applicazione del principio di rotazione, non è richiesta la perfetta identità dei servizi, ma è sufficiente l’identità di settore merceologico.
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