TAR LAZIO

L’affidamento diretto non è una gara: i quattro parametri inequivocabili, dall’art. 50 del Codice 36 all’assenza di una commissione giudicatrice

di Gabriella Sparano

Con la Sentenza del 11/11/2024, n. 19840, il TAR Lazio – Roma chiarisce alcuni aspetti dell’affidamento diretto che, sebbene pensato per velocizzare e semplificare appalti inferiori a certe soglie di importo ed espressamente definito – a scanso di equivoci – nell’Allegato I.1 del Codice 36 quale “l’affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall’ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all’articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice”, (articolo 3, comma 1, lett. d), ancora crea qualche problema e dubbio procedimentale.

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Consentire la sostituzione nell’avvalimento premiale, infatti, genererebbe un effetto in contrasto con i principi fondamentali dell’ordinamento di settore, quali la par condicio, l’autoresponsabilità dell’offerente e il divieto di modifica e sanatoria dell’offerta dopo la sua presentazione.
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