ALLEGATO I.3

Affidamenti diretti a operatori economici stranieri e sottosoglia con interesse transfrontaliero

di Niccolò Grassi
Per gli operatori intra-UE, la normativa rinvia all’utilizzo della banca dati e-Certis e alle previsioni del Regolamento (UE) 2016/1191. Per quelli extra-UE, invece, si applica l’art. 3 del DPR 445/2000, che impone la produzione di certificati rilasciati da
autorità estere, corredati da traduzione giurata e legalizzazione consolare, oppure, in alternativa, la presentazione di dichiarazioni giurate (affidavit) rese dinanzi ad autorità competenti nel Paese di origine.

Il nuovo Codice dei contratti pubblici ha riscritto in modo sostanziale la disciplina degli affidamenti diretti, rafforzandone il ruolo operativo per le stazioni appaltanti e allo stesso tempo imponendo maggior rigore sul piano dei principi generali e degli obblighi documentali, soprattutto quando l’operatore economico selezionato non ha sede in Italia. Prima di poter affrontare ogni ulteriori
approfondimento sul punto, occorre tuttavia ricordare che l’affidamento diretto, come chiarito dall’art. 3, lett. d) dell’Allegato I.3 del Codice, non costituisce una vera e propria procedura di gara, bensì un procedimento amministrativo semplificato che consente alla stazione appaltante di scegliere discrezionalmente l’operatore, a condizione che vengano rispettati criteri qualitativi e quantitativi
minimi, nonché garantita l’adeguatezza del soggetto affidatario rispetto alle prestazioni richieste.

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Molte modifiche rispetto al testo precedente: fra le norme saltate anche le comunicazioni obbligatorie della stazione appaltante ai sindacati sulla distribuzione degli incentivi 2%, la possibilità di ridurre i limiti minimi di indennizzo per le polizze decennali postume e l’esclusione per Anas e Rfi del versamento del contributo al Consiglio superiore dei lavori pubblici
PARERE N.3425
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