Nell’ambito del sub-procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta, esiste una distinzione essenziale tra il “valore di mercato” di una prestazione e il “costo effettivo” che l’impresa concorrente sosterrà per la sua esecuzione, e tale distinzione ha un rilievo decisivo sul giudizio di congruità, non determinando, di per sé, l’inammissibilità dell’offerta.
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