L’annullamento d’ufficio (o la revoca) di un’aggiudicazione, seppur fondato sull’illegittimità originaria per la presentazione di una garanzia provvisoria risultata contraffatta, è illegittimo e va annullato qualora la Stazione Appaltante non valuti in modo adeguato l’attuale e concreto interesse pubblico alla rimozione dell’atto, soprattutto in presenza di buona fede (o almeno colpa lieve) dell’operatore economico, e quando l’esclusione rechi pregiudizio al principio del risultato (articolo 1 del Codice), che consiste nel celere affidamento della commessa al soggetto che offre il migliore rapporto tra qualità e prezzo. È la massima ricavabile dalla Sentenza del TAR Sicilia – Palermo n. 2115 del 29/09/2025 emessa in una vicenda che all’apparenza sembra quasi paradossale.
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