ART. 35 DEL CODICE

Segreti tecnici commerciali, ecco come individuarli

di Niccolò Grassi
Il TAR Liguria ha recentemente individuato due direttrici fondamentali: cosa può essere considerato segreto tecnico commerciale e cosa deve essere invece escluso da tale indicazione.

L’art. 35 del d.lgs. n. 36/2023 stabilisce che le informazioni contenute nelle offerte tecniche o economiche degli operatori economici non sono accessibili se qualificate – con apposita dichiarazione debitamente motivata – come segreti tecnici o commerciali. Si tratta di un limite al diritto di accesso documentale che trova fondamento nella tutela della riservatezza industriale, richiamando l’art. 98 del Codice della proprietà industriale. La norma, tuttavia, prevede (anzi, prevedeva) una eccezione significativa a tale limitazione, vale a dire il c.d. accesso difensivo, riconosciuto al concorrente che dimostri la stretta indispensabilità dell’ostensione ai fini della tutela in giudizio di una posizione giuridica differenziata. Questo meccanismo, già disciplinato all’art. 24, comma 7, l. n. 241/1990, consentiva in passato di bilanciare esigenze di segretezza e tutela giurisdizionale.

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Le due ipotesi formulate con la Sentenza del 17/07/2025, n. 14113.
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Con la realizzazione di questa tratta il progetto complessivo raggiunge l’83% dei lavori. Una volta ultimati, la capacità sulla linea e i treni potranno viaggiare a una velocità massima di 160km/h, contro i 100km/h attuali che in alcune tratte oggi si riducono anche a 80-90km/h.
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