Nelle procedure di gara telematiche, ogni modifica o accesso successivo all’invio iniziale dell’offerta, che implichi un’interazione con il sistema informatico tale da alterare i dati immessi o generarne di nuovi, comporta la necessità di ripetere l’intera procedura di trasmissione e di sottoscrizione digitale dell’offerta, anche qualora il contenuto sostanziale non sia mutato. La mancata ripresentazione o la mancanza della firma digitale sull’offerta così modificata o rigenerata rende l’offerta inesistente e non sanabile tramite soccorso istruttorio, in virtù del principio di autoresponsabilità dell’operatore economico e della tassatività delle cause di esclusione per carenze essenziali dell’offerta. È quanto ha affermato il TAR Lazio – Roma, con la Sentenza del 14/07/2025, n. 13829, che, in un contesto completamente digitalizzato delle procedure di affidamento, sottolinea la rigorosa applicazione delle regole procedurali stabilite dai bandi di gara e gestite dalle piattaforme telematiche.
Questo contenuto è riservato agli abbonati
Accedi per continuare nella lettura.