In materia di contratti pubblici, la regolarità contributiva deve sussistere al momento della presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di gara. Un’eventuale situazione di irregolarità riscontrata tramite il DURC, anche se successivamente sanata, non è sufficiente a ripristinare retroattivamente le condizioni di ammissione se la sanatoria avviene dopo la scadenza del termine per la presentazione In tale ambito assume un aspetto di interesse la questione se la compensazione fiscale possa essere utilizzata per estinguere debiti contributivi e quali siano i suoi effetti sul DURC ai fini della partecipazione ad una procedura di gara. Con la Sentenza del 27/06/2025, n. 1119, il TAR Lecce ha fornito un orientamento ben preciso al riguardo ritenendo che, sebbene la normativa tributaria (come l’articolo 10, comma 7, del d.l. 78/2009, che consente l’utilizzo del credito IVA in compensazione anche per debiti non tributari) permetta tale operazione, è fondamentale distinguere il momento in cui il credito fiscale diviene disponibile da quello in cui la compensazione produce effettivamente i suoi effetti estintivi.
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