Non basta l’identità dei costi della manodopera per comprovare l’equivalenza di due differenti CCNL. La questione è ben più complessa e si snoda attraverso una serie di verifiche e confronti, soprattutto sul piano economico e normativo. Lo ha chiarito il TAR Lazio-Roma, con la Sentenza del 18/06/2025, n. 12007. Il Giudice amministrativo ha sottolineato, infatti, come la semplice dichiarazione di equivalenza economica non sia sufficiente quando è dimostrato che il CCNL dichiarato dall’operatore economico assicura una retribuzione oraria decisamente inferiore rispetto al CCNL indicato dalla stazione appaltante. Per questo motivo, come nel caso di specie, la stazione appaltante legittimamente deve richiedere giustificativi dettagliati sul calcolo del costo della manodopera. Tale condotta della stazione appaltante è coerente con la normativa (articoli 11, comma 4, e 110 del Codice) e con la giurisprudenza, le quali prevedono che la determinazione di affidamento/aggiudicazione debba essere preceduta dalla verifica obbligatoria della dichiarazione di equivalenza.
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