SEZIONE REGIONALE TOSCANA

Obbligo assicurativo nel Codice: la Corte dei Conti rimette il quesito al Presidente

di Gabriella Sparano
L’obbligo dev’essere interpretato in coerenza con il divieto generale di cui all’art. 3, comma 59, della l. 244/2007 (divieto di assicurazione della responsabilità amministrativo contabile) oppure va considerato una deroga tale da consentire di stipulare una polizza assicurativa a copertura dei rischi di danno all’amministrazione?

Quali sono i limiti dell’obbligo di copertura assicurativa dei dipendenti ricavabile dal Codice dei contratti pubblici? La risposta non è semplice né univoca, tanto da indurre la Corte dei Conti, Sezione Regionale di controllo per la Toscana, a rimettere, con la Deliberazione n. 118/2025 del 12/06/2025, al Presidente della Corte dei Conti la valutazione dell’opportunità di deferire alle Sezioni Riunite in sede di controllo la questione sollevata dal Comune di Fauglia proprio in merito alla corretta interpretazione delle norme sull’obbligo di copertura assicurativa dei dipendenti pubblici. Più precisamente, infatti, l’Ente ha richiesto un parere per chiarire i rapporti tra il Codice dei contratti pubblici e il generale divieto di stipulare contratti assicurativi per la responsabilità amministrativocontabile per danni erariali. Due, infatti, sono gli orientamenti, tra loro contrastanti, della Corte dei Conti.

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