“Nell’associazione temporanea di imprese spetta alla mandataria la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle mandanti nei confronti della stazione appaltante fino all’estinzione di ogni rapporto, benché senza alcuna cessione o trasferimento della titolarità del credito delle associate; non è consentito ai creditori delle mandanti associate pignorare presso il terzo committente il diritto di credito (di cui le mandanti restano comunque titolari), perché la procedura espropriativa presso terzi mira a far conseguire al creditore procedente l’assegnazione di un credito che lo stesso esecutato potrebbe far valere e attribuisce all’assegnatario la medesima posizione creditoria che nel rapporto obbligatorio spettava all’esecutato”. E’ il principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione (Sentenza del 17/05/2025, n. 13131), che chiarisce in modo inequivocabile la posizione della mandataria all’interno dell’ATI e le implicazioni per i rapporti con la stazione appaltante e i terzi creditori.
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