Il Correttivo, prima, e il Decreto Infrastrutture, solo pochi giorni fa, hanno arricchito il Codice dei contratti pubblici di nuove norme. Eppure, ancora oggi, a quasi due anni da quel 1° luglio 2023 in cui il Codice è diventato efficace, e a quasi 1 anno e mezzo dalla piena digitalizzazione del ciclo di vita degli appalti (1° gennaio 2024), esiste ancora una previsione del Codice originario che, pur lasciata intatta dagli innesti normativi, rimane tuttavia dormiente, inattuata. Stiamo parlando dell’articolo 31 e della sua Anagrafe degli operatori economici. Eppure, questa nuova anagrafe, istituita proprio dal Codice 36 e affidata all’ANAC, è strettamente collegata alla digitalizzazione dei contratti pubblici, alimentata grazie ai dati e alle informazioni acquisite tramite la BDNA, la banca dati nazionale dei contratti pubblici, e ai servizi erogati mediante il fascicolo virtuale dell’operatore economico, il FVOE.
Questo contenuto è riservato agli abbonati
Accedi per continuare nella lettura.