La sentenza n. 3458 del 22 aprile 2025 del Consiglio di Stato affronta con chiarezza un tema ricorrente ma tutt’altro che pacifico nel sistema degli appalti pubblici: la prova del fatturato specifico come requisito di capacità tecnica e la sua ammissibilità alla luce del principio del favor partecipationis. In particolare, la pronuncia in commento si inserisce nel solco di un orientamento ormai consolidato che esorta le stazioni appaltanti a una lettura operativa, ragionevole e proporzionata dei requisiti, scoraggiando approcci formalistici volti esclusivamente a restringere il campo dei partecipanti. Ne è esempio, tra le molte, la sentenza del TAR Puglia, Lecce, n. 1338/2024, che in tal senso ebbe già modo di ricordare che l’attuale sistema normativo vuole dare “prevalenza per gli aspetti sostanziali, rispetto a quelli puramente formali, è un canone che, nella specie, si traduce nella valutazione della sussistenza in concreto (al momento della presentazione della domanda di partecipazione) del requisito esperienziale richiesto”.
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