TAR FRIULI-VENEZIA GIULIA

PPP e qualificazione: il TAR mette un freno all’interpretazione estensiva dell’ANAC

di Niccolò Grassi
Il chiarimento della sentenza del 16 aprile: la stazione appaltante non deve essere qualificata per poter valutare una proposta di PPP presentata ai sensi dell’art. 193 del nuovo Codice.

Con una recente sentenza, la n. 147 del 16 aprile 2025, il TAR Friuli Venezia Giulia ha introdotto un chiarimento interpretativo di grande rilievo nel panorama del partenariato pubblico-privato, affermando che la stazione appaltante non deve essere qualificata per poter valutare una proposta di PPP presentata ai sensi dell’art. 193 del nuovo Codice. La decisione, apparentemente legata a un caso concreto, assume invece un’importanza generale, poiché interviene sul rapporto – spesso controverso – tra l’assetto normativo della qualificazione e le dinamiche operative delle amministrazioni pubbliche.

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CORTE DEI CONTI
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Inoltre, spetta alla singola amministrazione valutare concretamente quale parte degli oneri assicurativi debba essere coperta con il 20% delle risorse di cui all’articolo 45, comma 2 (a discapito di altre finalità previste) e quale parte debba essere finanziata con altre risorse del quadro economico.
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La Scheda AVR è uno strumento utilizzato dalle Stazioni Appaltanti per comunicare all’ANAC i dati anagrafici degli operatori economici potenzialmente interessati a partecipare a procedure di affidamento. Invece, la Scheda TVR è come un “comunicato di chiusura”. La Stazione Appaltante la invia all’ANAC per informare che il processo di verifica avviato con la Scheda AVR si conclude senza che si arrivi a un affidamento.
TAR LOMBARDIA-BRESCIA
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Nella Sentenza n. 324 del 14/04/2025 ha respinto l’eccezione di inammissibilità di una richiesta di accesso ad atti relativi alla gestione contrattuale e del conseguente ricorso per carenza di legittimazione, presentata dalla stazione appaltante nei confronti della consorziata esecutrice.
IL PARERE DELLA COMMISSIONE SPECIALE
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Un monito che presagisce addirittura possibili contenziosi futuri derivanti proprio da un esercizio non proprio ortodosso della delega.
TAR LAZIO
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È evidente, pertanto, che ove dette sopravvenienze si verifichino successivamente alla valutazione di congruità dell’offerta, determinino il meccanismo del riequilibrio del contratto di appalto
INFRASTRUTTURE
Con la realizzazione di questa tratta il progetto complessivo raggiunge l’83% dei lavori. Una volta ultimati, la capacità sulla linea e i treni potranno viaggiare a una velocità massima di 160km/h, contro i 100km/h attuali che in alcune tratte oggi si riducono anche a 80-90km/h.
CONGIUNTURA
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