TAR ABRUZZO-PESCARA

La legittimità della rettifica d’ufficio in caso di errore materiale sull’offerta

di Gabriella Sparano
Secondo quanto stabilito con la sentenza n. 142 del 5 aprile 2025, sussiste un vero e proprio onere in capo all’amministrazione di ricercare l’effettiva volontà negoziale del concorrente.

Non configura di per sé una “doppia offerta” la presenza di due offerte distinte da parte di un concorrente, la prima generata dalla piattaforma telematica e la seconda trasmessa tramite il modulo di gara. E parimenti, non è da considerarsi illegittima la condotta della stazione appaltante che interviene per superare l’incongruenza tra le due proposte, rettificando quella originata dalla piattaforma. L’operatore economico è salvo. Secondo quanto statuito dal TAR Abruzzo-Pescara con la sentenza n. 142 del 5 aprile 2025, infatti, la stazione appaltante è legittimata a procedere alla “rettifica d’ufficio” qualora riscontri un errore materiale che inficia l’offerta. Anzi, sussiste un vero e proprio onere in capo all’amministrazione di ricercare l’effettiva volontà negoziale del concorrente.

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Con la realizzazione di questa tratta il progetto complessivo raggiunge l’83% dei lavori. Una volta ultimati, la capacità sulla linea e i treni potranno viaggiare a una velocità massima di 160km/h, contro i 100km/h attuali che in alcune tratte oggi si riducono anche a 80-90km/h.
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Frena la produzione industriale dell’eurozona che ad aprile torna con il segno negativo. Le stime preliminari diffuse da Eurostat mostrano una flessione congiunturale dello 0,1%, dopo l’aumento dello 0,5% a marzo, e ben più ampio è l’arretramento su base annua con -3% rispetto ad aprile 2023. Nell’intera Unione Europea la produzione industriale è aumentata dello 0,5% rispetto al mese di marzo e calata del 2% su base annua.  In Italia rispetto a marzo 2024 si è registrata una flessione dell’1% (dopo -0,5%) e del 2,9% rispetto ad aprile 2023 dopo il  -3,2%…