TAR LAZIO

Il rapporto tra la deroga alla suddivisione in lotti e il principio del risultato

di Gabriella Sparano
La Sentenza del 24/03/2025, n. 5923, nel fare salva una procedura di gara impugnata per essere stata strutturata in un unico lotto anziché in più lotti, richiama al principio del risultato sancito dall’articolo 1, comma 1, del Dlgs. 36/2023. Evidenziando l’equilibrio tra l’obbligo di favorire la partecipazione delle PMI attraverso la suddivisione in lotti degli appalti e la necessità di garantire l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa.

Che relazione c’è tra la deroga alla regola generale della suddivisione in lotti degli appalti pubblici sancita dall’articolo 58 del codice e il principio del risultato di cui all’articolo 1 dello stesso codice? Ci risponde il TAR Lazio-Roma con la Sentenza del 24/03/2025, n. 5923 che, nel fare salva una procedura di gara impugnata per essere stata strutturata in un unico lotto anziché in più lotti, si è appunto richiamato al principio del risultato sancito dall’articolo 1, comma 1, del Dlgs. 36/2023. Tale principio, infatti, nel prescrivere che «le stazioni appaltanti e gli enti concedenti perseguono il risultato dell’affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza», impone all’interprete di porre «l’accento sulla esigenza di privilegiare l’effettivo e tempestivo conseguimento degli obiettivi dell’azione pubblica, prendendo in considerazione i fattori sostanziali dell’attività amministrativa, escludendo che la stessa sia vanificata, in tutti quei casi in cui non si rinvengano obiettive ragioni che ostino al suo espletamento».

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L'AUTORITA' ANTICORRUZIONE
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Si preferisce la soluzione “mobile”, ossia quella che fa decorrere il biennio di validità della qualificazione dalla data di invio dell’istanza. Tale sistema sarebbe più incentivante per la professionalizzazione e coerente con altri criteri a periodo mobile. Nessun cenno alle procedure di “riefficientamento”, parola alle stazioni appaltanti.
ANAC
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Obiettivo: evitare il rilascio di certificati di valore non proporzionato allo sforzo esecutivo, soprattutto per commesse di modesto valore. Tuttavia, in caso di accordo quadro con un unico operatore economico e contratti attuativi eseguiti nello stesso sito e in continuità spazio-temporale, è possibile emettere CEL cumulativi.
CONSIGLIO DI STATO
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La nuova normativa, in conformità con il diritto dell’Unione europea, si caratterizza per una maggiore apertura verso questo modulo contrattuale con l’eliminazione di alcuni limiti imposti dalla precedente disciplina.
IL PARERE DELLA COMMISSIONE SPECIALE
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Un monito che presagisce addirittura possibili contenziosi futuri derivanti proprio da un esercizio non proprio ortodosso della delega.
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È evidente, pertanto, che ove dette sopravvenienze si verifichino successivamente alla valutazione di congruità dell’offerta, determinino il meccanismo del riequilibrio del contratto di appalto
INFRASTRUTTURE
Con la realizzazione di questa tratta il progetto complessivo raggiunge l’83% dei lavori. Una volta ultimati, la capacità sulla linea e i treni potranno viaggiare a una velocità massima di 160km/h, contro i 100km/h attuali che in alcune tratte oggi si riducono anche a 80-90km/h.
CONGIUNTURA
Frena la produzione industriale dell’eurozona che ad aprile torna con il segno negativo. Le stime preliminari diffuse da Eurostat mostrano una flessione congiunturale dello 0,1%, dopo l’aumento dello 0,5% a marzo, e ben più ampio è l’arretramento su base annua con -3% rispetto ad aprile 2023. Nell’intera Unione Europea la produzione industriale è aumentata dello 0,5% rispetto al mese di marzo e calata del 2% su base annua.  In Italia rispetto a marzo 2024 si è registrata una flessione dell’1% (dopo -0,5%) e del 2,9% rispetto ad aprile 2023 dopo il  -3,2%…