Che relazione c’è tra la deroga alla regola generale della suddivisione in lotti degli appalti pubblici sancita dall’articolo 58 del codice e il principio del risultato di cui all’articolo 1 dello stesso codice? Ci risponde il TAR Lazio-Roma con la Sentenza del 24/03/2025, n. 5923 che, nel fare salva una procedura di gara impugnata per essere stata strutturata in un unico lotto anziché in più lotti, si è appunto richiamato al principio del risultato sancito dall’articolo 1, comma 1, del Dlgs. 36/2023. Tale principio, infatti, nel prescrivere che «le stazioni appaltanti e gli enti concedenti perseguono il risultato dell’affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza», impone all’interprete di porre «l’accento sulla esigenza di privilegiare l’effettivo e tempestivo conseguimento degli obiettivi dell’azione pubblica, prendendo in considerazione i fattori sostanziali dell’attività amministrativa, escludendo che la stessa sia vanificata, in tutti quei casi in cui non si rinvengano obiettive ragioni che ostino al suo espletamento».
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