Finalmente il MIT ha chiarito cosa deve intendersi per “premio” assicurativo ai fini del calcolo del valore stimato dell’appalto per i servizi assicurativi. Negli appalti pubblici, si sa, è il valore stimato dell’appalto che determina ed impone la procedura da utilizzare per la selezione del contraente. A seconda, infatti, che questo sia sopra soglia o sotto soglia, il Codice prescrive le procedure ordinarie di cui agli articoli 71 e seguenti ovvero l’affidamento diretto e le procedure negoziate senza bando di cui all’articolo 50 (salve, naturalmente, l’eventuale esistenza dell’interesse transfrontaliero certo o la facoltà di ricorrere comunque alle procedure ordinarie).
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