INTRODOTTO DAL DL 76/2020

CCT e nuove incompatibilità. La parola di ANAC

di Niccolò Grassi
Già le Linee Guida MIMS del 17 gennaio 2022 avevano tracciato una disciplina dettagliata in merito, escludendo dalla nomina coloro che avessero ricoperto ruoli significativi relativi all’oggetto dell’appalto, come attività di verifica, progettazione, o direzione dei lavori. Con il Correttivo Appalti, tali prescrizioni sono state elevate al rango di fonte primaria.

Il Collegio Consultivo Tecnico (CCT) è uno strumento cardine del sistema contrattuale pubblico, concepito per risolvere in modo tempestivo le controversie insorte nella fase esecutiva dei contratti pubblici. La sua introduzione, avvenuta con il D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 120/2020, ha segnato una svolta nel panorama degli appalti pubblici, consolidata poi dal Codice dei Contratti Pubblici di cui al D.Lgs. n. 36/2023 e, più recentemente, dal Correttivo Appalti (D.Lgs. n. 209/2024). Il recente intervento normativo, infatti, ha introdotto rilevanti modifiche alla disciplina del CCT, in particolare, apportando modifiche al comma 1, dell’articolo 215 del Codice per circoscrivere l’operatività dei collegi consultivi tecnici, chiarendo che essi debbano essere obbligatoriamente istituiti solo per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche, incluse quelle realizzate tramite contratti di concessione o di partenariato pubblico privato, di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea, escludendone, pertanto, l’istituzione obbligatoria per tutti i contratti di forniture e servizi, in relazione ai quali, l’eventuale attivazione viene rimessa alla esclusiva volontà delle parti. Si chiarisce, inoltre, in coerenza con quanto previsto (anche) dall’articolo 1 dell’Allegato V.2, che l’istituto in esame trova applicazione sia nei contratti di appalto che in quelli di concessione. Il Correttivo, poi, ha altresì rafforzato le garanzie di imparzialità e indipendenza dei suoi membri.

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In archivio
CORTE DI CASSAZIONE
di Gabriella Sparano
La Sentenza del 25/07/2025, n. 27467: anche se l’aggiudicazione è “inquinata da illiceità”, l’appaltatore che esegue, anche solo in parte, gli obblighi contrattuali, ha diritto al relativo corrispettivo
ANTICORRUZIONE
di Gabriella Sparano
Il Comunicato del Presidente del 23 luglio 2025 (pubblicato il 30 luglio) sembra tuttavia scaricare l’onere e la responsabilità di verificare la regolarità delle polizze e la legittimità dell’emittente direttamente sulle stazioni appaltanti e sugli operatori economici, con effetti che possono determinare esclusioni dalle gare. Perplessità anche sul richiamo al Bando tipo n. 1/2023.
SENTENZA N. 6754
di Gabriella Sparano
La sentenza, infatti, basandosi sulla lex specialis della fattispecie posta al suo esame, ha rilevato come la stessa identificasse il requisito di capacità tecnica richiesto non già nella titolarità di un contratto pubblico, bensì nell’esecuzione del servizio in questione.
IL PARERE DELLA COMMISSIONE SPECIALE
di Gabriella Sparano
Un monito che presagisce addirittura possibili contenziosi futuri derivanti proprio da un esercizio non proprio ortodosso della delega.
TAR LAZIO
di Gabriella Sparano
È evidente, pertanto, che ove dette sopravvenienze si verifichino successivamente alla valutazione di congruità dell’offerta, determinino il meccanismo del riequilibrio del contratto di appalto
INFRASTRUTTURE
Con la realizzazione di questa tratta il progetto complessivo raggiunge l’83% dei lavori. Una volta ultimati, la capacità sulla linea e i treni potranno viaggiare a una velocità massima di 160km/h, contro i 100km/h attuali che in alcune tratte oggi si riducono anche a 80-90km/h.
CONGIUNTURA
Frena la produzione industriale dell’eurozona che ad aprile torna con il segno negativo. Le stime preliminari diffuse da Eurostat mostrano una flessione congiunturale dello 0,1%, dopo l’aumento dello 0,5% a marzo, e ben più ampio è l’arretramento su base annua con -3% rispetto ad aprile 2023. Nell’intera Unione Europea la produzione industriale è aumentata dello 0,5% rispetto al mese di marzo e calata del 2% su base annua.  In Italia rispetto a marzo 2024 si è registrata una flessione dell’1% (dopo -0,5%) e del 2,9% rispetto ad aprile 2023 dopo il  -3,2%…