TAR Basilicata-Potenza

La richiesta al concorrente anomalo di ulteriori chiarimenti sull’offerta è legittima e non viola né il Codice 36 né la direttiva Ue 2014/24

di Gabriella Sparano
A smentire la suddetta doglianza, in verità, sarebbe bastato ricordare che la contestata disposizione altro non è che la pedissequa ripetizione di quanto contenuto nel Bando tipo dell’ANAC n. 1/2023, a cui, ai sensi dell’ultimo periodo dell’ultimo comma dell’articolo 83 del Codice, le stazioni appaltanti devono attenersi, salvo che non abbiano espressamente motivato, nella delibera a contrarre, le deroghe ad esso apportate. Pertanto, il ricorrente, avrebbe dovuto impugnare anche il Bando tipo che vi dava fondamento e legittimazione.

La richiesta al concorrente anomalo, in sede di verifica dell’anomalia, di ulteriori chiarimenti sulle giustificazioni dallo stesso già prodotte non è in contrasto né con l’articolo 69 della direttiva 2014/24/UE (in generale) né con gli articoli 1, 2, 3 e 110 del Codice n. 36 del 2023 (in particolare). Lo ha ribadito il TAR Basilicata-Potenza con la Sentenza del 21/12/2024, n. 656, respingendo le doglianze del ricorrente secondo il quale, infatti, sarebbe stata illegittima, per violazione delle suddette disposizioni, la previsione della lex specialis secondo cui appunto «La commissione, esaminate le spiegazioni fornite dall’offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro», con conseguente esclusione obbligata del concorrente anomalo pur con le giustificazioni prodotte. A smentire la suddetta doglianza, in verità, sarebbe bastato ricordare che la contestata disposizione altro non è che la pedissequa ripetizione di quanto contenuto nel Bando tipo dell’ANAC n. 1/2023, a cui, ai sensi dell’ultimo periodo dell’ultimo comma dell’articolo 83 del Codice, le stazioni appaltanti devono attenersi, salvo che non abbiano espressamente motivato, nella delibera a contrarre, le deroghe ad esso apportate. Pertanto, il ricorrente, per affermare la illegittimità della disposizione, avrebbe dovuto impugnare anche il Bando tipo che vi dava fondamento e legittimazione. Tuttavia, molto più semplicemente, il giudice amministrativo ha obiettato come già nel vigore dell’articolo 97 del precedente codice dei contratti pubblici (emanato anch’esso in attuazione della direttiva 2014/24/UE) si fosse ammessa l’esperibilità (rispetto alla prima richiesta di documentazione giustificativa dell’offerta) di ulteriori fasi di contraddittorio procedimentale, laddove la stazione appaltante non fosse in condizione di risolvere tutti i dubbi in ordine all’attendibilità dell’offerta soggetta a verifica di anomalia, ritenendosi conseguentemente che la possibilità di avanzare ulteriori richieste istruttorie non costituisse altro che una delle modalità di perseguimento dello stesso interesse pubblico all’individuazione del miglior offerente che imprime il relativo procedimento. E, rispetto a tale articolo, l’attuale articolo 110 del vigente codice non ha innovato nulla, stante la sostanziale coincidenza delle loro previsioni in materia di procedura di verifica di anomalia. Infatti: – tanto l’articolo 97, comma 5, secondo periodo, del Codice 50 quanto l’articolo 110, comma 5, del Codice 36 prevedono che la stazione appaltante escluda l’offerta se le spiegazioni fornite non giustifichino adeguatamente il livello di prezzi o di costi proposti; – entrambi gli articoli fanno obbligo alle stazioni appaltanti di richiedere «per iscritto all’operatore economico le spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti», assegnando a tal fine un termine, per il quale solo essi differiscono, stante il carattere acceleratorio proprio dell’articolo vigente, che fissa nei quindici giorni la massima estensione temporale per il riscontro da parte dell’operatore economico; – la struttura monofasica del sub-procedimento di anomalia (con superamento di quella trifasica, cioè articolata in giustificativi, chiarimenti, contraddittorio, fissata dal previgente articolo 87 del Codice n. 163 del 2006) ha caratterizzato già l’articolo 97, comma 5, del Codice 50. Ciò precisato, pertanto, e tenuto conto che la verifica di anomalia mira, in generale, a garantire e tutelare l’interesse pubblico concretamente perseguito dall’amministrazione attraverso la procedura di gara per la effettiva scelta del miglior contraente possibile ai fini dell’esecuzione dell’appalto, è indiscutibile che l’esclusione dalla gara dell’offerente per l’anomalia della sua offerta debba essere l’effetto della valutazione (operata dall’amministrazione appaltante) di complessiva inadeguatezza della stessa rispetto al fine da raggiungere, così come è indiscutibile che vada considerato che la sanzione espulsiva consegua testualmente alla sola mancanza di adeguata giustificazione del livello di prezzi o di costi proposti. A maggior conferma di quanto sopra, infine, il giudice amministrativo, proprio in ragione del perseguimento del principio del risultato, ritiene presente anche nell’attuale regime normativo l’esigenza di consentire alla stazione appaltante di risolvere tutti i dubbi in ordine all’attendibilità dell’offerta soggetta a verifica di anomalia, con conseguente legittimità della previsione di articolazione di ulteriori fasi di contraddittorio procedimentale come nel caso di specie e come – aggiungiamo noi – previsto dallo stesso Bando tipo dell’ANAC.

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