La sentenza 297 del 4 settembre 2024, emessa dalla Sezione di Controllo Regionale del Veneto della Corte dei Conti, (cui il Diario dei nuovi appalti ha già dedicato un articolo scaricabile da qui) offre un contributo significativo al dibattito giurisprudenziale relativo agli incentivi alle funzioni tecniche, questione che ha suscitato ampie discussioni sin dall’introduzione della legge Merloni nel 1994. La materia, infatti, ha subito numerosi interventi normativi che ne hanno progressivamente modificato l’assetto, a partire dalla legge 114/2014, la quale ha introdotto il “fondo per la progettazione e l’innovazione”, successivamente trasformato in un fondo per incentivare le funzioni tecniche con il Dlgs 50/2016. Più di recente, l’entrata in vigore del Dlgs 36/2023 ha affrontato e superato diverse lacune della disciplina precedente, spesso oggetto di interventi interpretativi da parte della giurisprudenza. Tra le novità principali, si evidenzia un ampliamento delle attività tecniche incentivabili e dell’ambito di applicazione della normativa, ora estesa a ogni tipologia di affidamento. Tuttavia, resta fermo il principio stabilito dalla giurisprudenza prevalente, secondo cui la complessità dell’attività tecnica costituisce il presupposto legittimante per l’erogazione degli incentivi, in deroga al principio generale di onnicomprensività della retribuzione.
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