SENTENZA DELLA CASSAZIONE PENALE

La turbativa d’asta non si configura in caso di affidamento diretto (se la Pa non ha reso pubblici i criteri di selezione)

di Gabriella Sparano
I reati previsti dagli articoli 353 e 353-bis del codice penale (turbata libertà degli incanti e turbata libertà del procedimento di scelta del contraente) non scattano se non si pongono i potenziali partecipanti nella condizione di valutare le regole che presiedono al confronto e i criteri in base ai quali formulare le proprie offerte: deve infatti escludersi l’esistenza di una gara “allorché sia prevista solo una comparazione di offerte che la P.A. è libera di valutare, in mancanza di precisi criteri di selezione”.

I reati di cui agli articoli 353 codice penale “Turbata libertà degli incanti” e 353-bis codice penale “Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente” non si configurano in caso di affidamento diretto che, sia pure in maniera solo informale o atipica, non dia luogo ad una vera e propria gara. Lo afferma la Corte di Cassazione, sez. VI penale, con la sentenza del 18 luglio 2024, n. 29214 che, seppure relativa ad una fattispecie ricadente sotto il previgente codice 50, ribadisce, attraverso le argomentazioni in essa svolte, che l’affidamento diretto non è una procedura di gara, neppure se preceduto dalla richiesta di più preventivi. Distinzione tuttora valida, anche sotto il codice 36.

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