Il principio di rotazione non può essere derogato per ragioni di economicità assicurate dal contraente uscente rispetto ad altro operatore. Sebbene, infatti, la economicità (insieme all’efficienza ed all’efficacia) rappresenti un principio basilare dell’azione amministrativa, in generale, e il fine cui tende il principio del risultato nei contratti pubblici, in particolare, non costituisce tuttavia un motivo legittimamente una deroga alla rotazione.
Questo contenuto è riservato agli abbonati
Accedi per continuare nella lettura.