LA SENTENZA 5789 DEL CONSIGLIO DI STATO

Legittimo l’invio dell’offerta con WeTransfer se la piattaforma della SA è corsa a ostacoli (purché non si violi il principio di segretezza)

di Gabriella Sparano
I principi di risultato, di fiducia e di leale collaborazione non legittimano l’esclusione per un invio fatto con mezzi diversi dalla piattaforma della stazione appaltante, a condizione che si mantenga la separatezza fra offerta tecnica ed economica. Anche questa valutazione va fatta però in termini sostanziali e non formali

L’invio dell’offerta tecnica attraverso WeTransfer non legittima l’esclusione del concorrente per violazione del principio di segretezza delle offerte. Lo ha chiarito il Consiglio di Stato con la sentenza del  1° luglio 2024, n. 5789, che, sebbene riferita a una vicenda ricadente sotto il codice 50, è emblematica anche sotto il vigente codice, sia perché si occupa di una fattispecie che ben potrebbe verificarsi anche oggi in piena era digitale, sia perché, per sua stessa ammissione, è in linea con il principio del risultato e quello della fiducia sebbene codificati espressamente solo con gli articoli 1 e 2 del codice 36.

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