L'ORDINANZA DEL TAR LAZIO

Settori speciali e società pubbliche, sarà la Corte Ue a dire quando si applica il codice (in nome della concorrenza)

Se le norme sugli appalti pubblici si applicassero soltanto nei casi in cui l’attività affidata dalla società fosse strettamente correlata a quella del core business rientrante nei settori speciali e non anche alle sue attività “estranee”, ci sarebbe il serio rischio – afferma il Tribunale amministrativo di Roma nel rimettere la questione alla Corte di giustizia – di una indebita e pericolosa sottrazione dall’applicazione della normativa in materia di appalti pubblici e alle regole della concorrenza – di Gabriella Sparano

I settori speciali sotto la lente di ingrandimento della Corte di Giustizia dell’Unione europea. Con l’ordinanza  n. 9004 del 07 maggio 2024, infatti, il TAR Lazio-Roma ha ritenuto di rimettere alla
Corte di giustizia europea la seguente questione di interpretazione del diritto dell’Unione: “se
un’impresa pubblica, operante nei settori speciali …, tale perché soggetta ad un’influenza
dominante da parte di un’amministrazione aggiudicatrice, in particolare di un organismo di diritto
pubblico …, che ne detiene la maggioranza del capitale, sia tenuta al rispetto delle disposizioni
della direttiva 2014/25/UE allorché intenda concludere un contratto di appalto di servizi, di
importo superiore alle soglie di rilevanza europea, avente ad oggetto prestazioni non strettamente
inerenti le attività di cui agli articoli da 8 a 14 della direttiva 2014/25/UE ma dirette a soddisfare
in via esclusiva o prevalente bisogni dell’organismo di diritto pubblico controllante e delle società
da questo, a sua volta, controllate”.

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IL TESTO DEFINITIVO APPROVATO DAL CDM
di Giorgio Santilli
La franchigia del meccanismo revisionale scende dal 5 al 3%, la rivalutazione sale dall’80 al 90%. Saltano le penali pagate come causa di esclusione dalla gara di un’impresa. Si rafforza il contratto firmato dalle organizzazione più rappresentative ma resta uno spazio per contratti alternativi. L’anticipazione sale per tutti al 20% elevabile al 30% dal bando.

di Gabriella Sparano
L’articolo 15, infatti, si arricchisce, al comma 2, di un ulteriore periodo (non previsto nello schema di correttivo) il quale prevede che “Resta in ogni caso ferma la possibilità per le stazioni appaltanti, in caso di accertata carenza nel proprio organico di personale in possesso dei requisiti di cui all’allegato I.2., di nominare il RUP tra i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche”. E’ una previsione che, probabilmente, mira a venire incontro alle difficoltà lamentate da tante stazioni appaltanti.
TAR Basilicata-Potenza
di Gabriella Sparano
A smentire la suddetta doglianza, in verità, sarebbe bastato ricordare che la contestata disposizione altro non è che la pedissequa ripetizione di quanto contenuto nel Bando tipo dell’ANAC n. 1/2023, a cui, ai sensi dell’ultimo periodo dell’ultimo comma dell’articolo 83 del Codice, le stazioni appaltanti devono attenersi, salvo che non abbiano espressamente motivato, nella delibera a contrarre, le deroghe ad esso apportate. Pertanto, il ricorrente, avrebbe dovuto impugnare anche il Bando tipo che vi dava fondamento e legittimazione.
IL PARERE DELLA COMMISSIONE SPECIALE
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Un monito che presagisce addirittura possibili contenziosi futuri derivanti proprio da un esercizio non proprio ortodosso della delega.
TAR LAZIO
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È evidente, pertanto, che ove dette sopravvenienze si verifichino successivamente alla valutazione di congruità dell’offerta, determinino il meccanismo del riequilibrio del contratto di appalto
INFRASTRUTTURE
Con la realizzazione di questa tratta il progetto complessivo raggiunge l’83% dei lavori. Una volta ultimati, la capacità sulla linea e i treni potranno viaggiare a una velocità massima di 160km/h, contro i 100km/h attuali che in alcune tratte oggi si riducono anche a 80-90km/h.
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Frena la produzione industriale dell’eurozona che ad aprile torna con il segno negativo. Le stime preliminari diffuse da Eurostat mostrano una flessione congiunturale dello 0,1%, dopo l’aumento dello 0,5% a marzo, e ben più ampio è l’arretramento su base annua con -3% rispetto ad aprile 2023. Nell’intera Unione Europea la produzione industriale è aumentata dello 0,5% rispetto al mese di marzo e calata del 2% su base annua.  In Italia rispetto a marzo 2024 si è registrata una flessione dell’1% (dopo -0,5%) e del 2,9% rispetto ad aprile 2023 dopo il  -3,2%…