Con il parere n. 2338 del 26 febbraio 2024 (replicato nei successivi nn. 2346, 2348 e 2398, stessa
data), il MIT, attraverso il Servizio Supporto Giuridico, ha fornito una interpretazione
dell’affidamento diretto a dir poco dirompente, che, se sotto un profilo logico sembra condivisibile,
da un punto di vista operativo rischia di complicare quella che sin dal codice 163 è sempre stata
una procedura caratterizzata da informalità, snellezza ed eccezionalità.
Secondo il parere, infatti, anche agli affidamenti diretti si applica il c.d. principio di applicazione
dei contratti collettivi nazionali di settore, sancito dall’articolo 11 del codice 36, nonché la norma
contenuta nell’articolo 41, comma 14, del medesimo codice, che impone alle stazioni appaltanti
l’obbligo di indicare i costi stimati per la manodopera.
Il parere è fermo sul punto sebbene il tenore letterale di entrambe le norme (che dispongono di bandi, inviti e documenti di gara) indurrebbe a ritenerle non applicabili agli affidamenti diretti (che non sono gara e non hanno documenti di gara). Né il parere chiarisce come conciliare operativamente la peculiarità dell’affidamento diretto con l’obbligo di indicare CCNL e costi della manodopera e di verificare poi l’equivalenza dell’eventuale diverso CCNL e la congruità dell’eventuale diverso costo della manodopera indicati dall’operatore economico con modalità analoghe alla verifica di anomalia.
La fermezza del parere deriva dall’articolo 48, comma 4, del codice 36, secondo cui “ai contratti di
importo inferiore alle soglie di rilevanza europea si applicano, se non derogate dalla presente parte,
le disposizioni del codice”.
Da tale disposizione conseguirebbe la regola secondo cui ai contratti sottosoglia europea si
applicano, in primis, le regole semplificatorie previste dagli articoli 48-55 del codice e, per le sole
parti ivi non regolate, la disciplina ordinaria (prevista per gli appalti sopra-soglia) del codice.
Ebbene, ferme le perplessità sugli effetti di una siffatta interpretazione che finirebbe per parificare
gli affidamenti diretti alle procedure di gara allungandone pericolosamente i tempi di conclusione
(peraltro non previsti nell’allegato I.3 del codice proprio in ragione della loro peculiarità/straordinarietà), ciò che non convince fino in fondo di questa interpretazione fornita dal
parere è proprio la lettera dell’articolo 48, comma 4, da cui tutto trarrebbe origine.
La norma, infatti, non parla di “procedure”, ma di “contratti” di importo inferiore alle soglie di
rilevanza europea, due termini non equivalenti ma differenti, che identificano momenti diversi
dell’intero ciclo di vita degli appalti, riferendosi il primo (procedure) alla fase dell’affidamento, ed
il secondo (contratti) alla fase esecutiva.
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