LE LINEE GUIDA DELLA SNA

Un’altra norma del codice appalti restrittiva della concorrenza: l’esclusione delle società private dall’attività di formazione alle stazioni appaltanti

La direttiva della Scuola Nazionale dell’Amministrazione detta i criteri per i requisiti di soggettività dei formatori ed esclude tutti i soggetti che perseguono finalità di lucro, in ottemperanza del comma 10 dell’articolo 63 sulla qualificazione delle stazioni appaltanti. A rischio anche studi professionali e istituti di ricerca privati. L’ANAC precisa: “Fra gli enti senza fini di lucro, rientrano comunque le Università private e la maggior parte dei formatori qualificati”. Ma l’Antitrust resta a guardare? – di Giorgio Santilli

Le linee guida della Scuola Nazionale di Amministrazione (SNA), in collaborazione con ANAC, MIT e Funzione pubblica, sui requisiti che devono avere i formatori delle stazioni appaltanti e della PA in materia di appalti, intercettate da Gabriella Sparano e raccontate sul Diario dei nuovi appalti in questo articolo, meritano una ripresa e una messa a fuoco da parte nostra per dare a chi ci legge tutti gli elementi necessari per farsi un’opinione corretta. E per aderire, o meno, a una idea molto forte che il Diario dei nuovi appalti e io personalmente ci siamo fatti e che tra due minuti esporrò. L’idea, diciamolo subito, non riguarda solo e tanto le linee guida, che per altro sono state “firmate” da soggetti di grande autorevolezza in materia come Paola Severino e Giuseppe Busìa, quanto il comma del codice appalti (articolo 63, comma 10) che le prevede e le legittima. È l’effetto sul mercato di questo sistema giuridico che non ci piace proprio.

Questo contenuto è riservato agli abbonati

Accedi per continuare nella lettura.

Non hai ancora un abbonamento?

Abbonati ora o richiedi la demo gratis per 10 giorni!

GS

In archivio
CORTE DEI CONTI
di Gabriella Sparano
Inoltre, spetta alla singola amministrazione valutare concretamente quale parte degli oneri assicurativi debba essere coperta con il 20% delle risorse di cui all’articolo 45, comma 2 (a discapito di altre finalità previste) e quale parte debba essere finanziata con altre risorse del quadro economico.
TAR FRIULI-VENEZIA GIULIA
di Niccolò Grassi
Il chiarimento della sentenza del 16 aprile: la stazione appaltante non deve essere qualificata per poter valutare una proposta di PPP presentata ai sensi dell’art. 193 del nuovo Codice.
di Gabriella Sparano
La Scheda AVR è uno strumento utilizzato dalle Stazioni Appaltanti per comunicare all’ANAC i dati anagrafici degli operatori economici potenzialmente interessati a partecipare a procedure di affidamento. Invece, la Scheda TVR è come un “comunicato di chiusura”. La Stazione Appaltante la invia all’ANAC per informare che il processo di verifica avviato con la Scheda AVR si conclude senza che si arrivi a un affidamento.
IL PARERE DELLA COMMISSIONE SPECIALE
di Gabriella Sparano
Un monito che presagisce addirittura possibili contenziosi futuri derivanti proprio da un esercizio non proprio ortodosso della delega.
TAR LAZIO
di Gabriella Sparano
È evidente, pertanto, che ove dette sopravvenienze si verifichino successivamente alla valutazione di congruità dell’offerta, determinino il meccanismo del riequilibrio del contratto di appalto
INFRASTRUTTURE
Con la realizzazione di questa tratta il progetto complessivo raggiunge l’83% dei lavori. Una volta ultimati, la capacità sulla linea e i treni potranno viaggiare a una velocità massima di 160km/h, contro i 100km/h attuali che in alcune tratte oggi si riducono anche a 80-90km/h.
CONGIUNTURA
Frena la produzione industriale dell’eurozona che ad aprile torna con il segno negativo. Le stime preliminari diffuse da Eurostat mostrano una flessione congiunturale dello 0,1%, dopo l’aumento dello 0,5% a marzo, e ben più ampio è l’arretramento su base annua con -3% rispetto ad aprile 2023. Nell’intera Unione Europea la produzione industriale è aumentata dello 0,5% rispetto al mese di marzo e calata del 2% su base annua.  In Italia rispetto a marzo 2024 si è registrata una flessione dell’1% (dopo -0,5%) e del 2,9% rispetto ad aprile 2023 dopo il  -3,2%…