LE LINEE GUIDA SUI REQUISITI DEI FORMATORI

La SNA esclude dall’attività di formazione per le stazioni appaltanti i soggetti privati con finalità di lucro

Potranno svolgere queste attività necessaria per la qualificazione delle SA soltanto soggetti che escludano finalità di lucro per le proprie attività: università pubbliche o private, enti pubblici con finalità istituzionali di formazione dei dipendenti pubblici e dei professionisti, società in house, fondazioni, associazioni o consorzi, soggetti privati. Il provvedimento annunciato dall’ANAC, reperibile solo sul sito della SNA – di Gabriella Sparano

Archiviate, o quasi, le polemiche sul Fascicolo virtuale dell’operatore economico, versione 2.0, altre dispute si stanno affacciando all’orizzonte nel complesso e difficile mondo dei contratti pubblici. Pomo della discordia, questa volta, è l’approvazione del regolamento contenente i requisiti per l’accreditamento degli enti che erogano attività di formazione sui contratti pubblici ai fini della qualificazione delle stazioni appaltanti.
La formazione del personale è, infatti, uno dei requisiti da soddisfare per ottenere la qualificazione e, tra l’altro, il prossimo giugno, compiranno un anno le prime qualificazioni richieste dalle stazioni
appaltanti che, ai sensi dell’articolo 11 dell’allegato II.4 del codice, sono aggiornate ogni due anni.
Pertanto, l’approvazione di questo regolamento appare tempestiva proprio in vista delle formazioni che le stazioni appaltanti devono fornire ai propri dipendenti per il primo aggiornamento delle
informazioni e dei dati necessari per la revisione della qualificazione da avviare entro tre mesi dalla scadenza biennale, per evitare il rischio di una diminuzione del punteggio inizialmente ottenuto.
A lamentarsi, però, di questo documento, invocandone in alcuni casi addirittura una incostituzionalità per contrasto con l’articolo 41 della Costituzione, è proprio la categoria dei formatori che, dall’entrata in vigore del nuovo codice, ha visto sempre più incrementare le proprie fila e che oggi
vede invece la propria esistenza minacciata dai requisiti di accreditamento tracciati appunto dal documento.

Questo contenuto è riservato agli abbonati

Accedi per continuare nella lettura.

Non hai ancora un abbonamento?

Abbonati ora o richiedi la demo gratis per 10 giorni!

In archivio
CORTE DEI CONTI
di Gabriella Sparano
Inoltre, spetta alla singola amministrazione valutare concretamente quale parte degli oneri assicurativi debba essere coperta con il 20% delle risorse di cui all’articolo 45, comma 2 (a discapito di altre finalità previste) e quale parte debba essere finanziata con altre risorse del quadro economico.
TAR FRIULI-VENEZIA GIULIA
di Niccolò Grassi
Il chiarimento della sentenza del 16 aprile: la stazione appaltante non deve essere qualificata per poter valutare una proposta di PPP presentata ai sensi dell’art. 193 del nuovo Codice.
di Gabriella Sparano
La Scheda AVR è uno strumento utilizzato dalle Stazioni Appaltanti per comunicare all’ANAC i dati anagrafici degli operatori economici potenzialmente interessati a partecipare a procedure di affidamento. Invece, la Scheda TVR è come un “comunicato di chiusura”. La Stazione Appaltante la invia all’ANAC per informare che il processo di verifica avviato con la Scheda AVR si conclude senza che si arrivi a un affidamento.
IL PARERE DELLA COMMISSIONE SPECIALE
di Gabriella Sparano
Un monito che presagisce addirittura possibili contenziosi futuri derivanti proprio da un esercizio non proprio ortodosso della delega.
TAR LAZIO
di Gabriella Sparano
È evidente, pertanto, che ove dette sopravvenienze si verifichino successivamente alla valutazione di congruità dell’offerta, determinino il meccanismo del riequilibrio del contratto di appalto
INFRASTRUTTURE
Con la realizzazione di questa tratta il progetto complessivo raggiunge l’83% dei lavori. Una volta ultimati, la capacità sulla linea e i treni potranno viaggiare a una velocità massima di 160km/h, contro i 100km/h attuali che in alcune tratte oggi si riducono anche a 80-90km/h.
CONGIUNTURA
Frena la produzione industriale dell’eurozona che ad aprile torna con il segno negativo. Le stime preliminari diffuse da Eurostat mostrano una flessione congiunturale dello 0,1%, dopo l’aumento dello 0,5% a marzo, e ben più ampio è l’arretramento su base annua con -3% rispetto ad aprile 2023. Nell’intera Unione Europea la produzione industriale è aumentata dello 0,5% rispetto al mese di marzo e calata del 2% su base annua.  In Italia rispetto a marzo 2024 si è registrata una flessione dell’1% (dopo -0,5%) e del 2,9% rispetto ad aprile 2023 dopo il  -3,2%…