Anche negli appalti pubblici, le retribuzioni stabilite dalla contrattazione collettiva applicabile in forza di norme di rinvio contenute nel Codice 36 (in particolare, all’art. 11 ed all’art. 119) possono essere disapplicate dal giudice ed il trattamento retributivo annullato e sostituito con uno più congruo, che rispetti il minimo costituzionale fissato nell’articolo 36 della Costituzione, il quale al comma 1 stabilisce infatti che “Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa”.
Questo contenuto è riservato agli abbonati
Accedi per continuare nella lettura.