L’articolo 41, comma 14, del Codice impone che i costi della manodopera, sebbene indicati separatamente dalla Stazione Appaltante, siano inclusi nell’importo complessivo posto a base di gara, sul quale va calcolato il ribasso percentuale. Tuttavia, la successiva indicazione separata dei costi di manodopera nell’offerta consente all’operatore economico di determinarne l’entità. Qualora l’operatore, pur calcolando il ribasso sull’importo totale, dichiari un costo della manodopera pari a quello stimato dalla Stazione Appaltante, si configura una scelta di non applicare la riduzione a tale voce. In questo caso, l’effetto pratico è che il ribasso incide esclusivamente sulla parte dell’importo a base d’asta al netto dei costi di manodopera, e pertanto, l’aggiudicatario non è tenuto a fornire alcuna giustificazione relativa al costo del personale.
Questo contenuto è riservato agli abbonati
Accedi per continuare nella lettura.