La revoca di una gara è legittima fino all’aggiudicazione definitiva ed anche successivamente, purché non oltre la stipula del contratto, se sorretta dall’interesse pubblico alla corretta gestione delle risorse collettive. Essa, pertanto, è sì espressione dell’esercizio di un potere discrezionale dell’amministrazione, ma deve essere sorretta da sopravvenuti motivi di pubblico interesse e mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell’adozione del provvedimento, o anche da nuova valutazione dell’interesse pubblico originario.
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