È consentito al concorrente offrire un prezzo superiore all’importo posto a base di gara dalla stazione appaltante?

di Gabriella Sparano
Qualche spunto possiamo ricavarlo dalla giurisprudenza, per cui, tra i possibili criteri di valutazione, potrebbero essere validi ed efficaci quelli relativi al valore aggiunto dell’offerta, al rapporto costo-benefici o all’ impatto sul mercato.

Fino al 31 dicembre 2024, l’articolo 70, comma 4, lett. f), del Codice dichiarava testualmente inammissibili le offerte “il cui prezzo supera l’importo posto a base di gara, stabilito e documentato prima dell’avvio della procedura di appalto”. Da qui la corrispondente previsione contenuta nel Bando tipo n. 1/2023 dell’ANAC, per la quale “Sono inammissibili le offerte economiche che superino l’importo a base d’asta o che non siano formulate nel rispetto dei prezzi di riferimento indicati al punto 3 del presente disciplinare” (paragrafo 17). Del resto, già il previgente Codice 50, con una norma praticamente identica a quella dell’articolo 70, considerava inammissibili tali offerte (articolo 59, comma 4, lett. c) e, prima ancora, il principio relativo alla necessità che le offerte economiche fossero pari o inferiori all’importo posto a base d’asta si evinceva dagli articoli 82 e 83 del Decreto Legislativo n. 163/2006, nonché dall’articolo 283, comma 3, del D.P.R. 207/2010.

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