Fino al 31 dicembre 2024, l’articolo 70, comma 4, lett. f), del Codice dichiarava testualmente inammissibili le offerte “il cui prezzo supera l’importo posto a base di gara, stabilito e documentato prima dell’avvio della procedura di appalto”. Da qui la corrispondente previsione contenuta nel Bando tipo n. 1/2023 dell’ANAC, per la quale “Sono inammissibili le offerte economiche che superino l’importo a base d’asta o che non siano formulate nel rispetto dei prezzi di riferimento indicati al punto 3 del presente disciplinare” (paragrafo 17). Del resto, già il previgente Codice 50, con una norma praticamente identica a quella dell’articolo 70, considerava inammissibili tali offerte (articolo 59, comma 4, lett. c) e, prima ancora, il principio relativo alla necessità che le offerte economiche fossero pari o inferiori all’importo posto a base d’asta si evinceva dagli articoli 82 e 83 del Decreto Legislativo n. 163/2006, nonché dall’articolo 283, comma 3, del D.P.R. 207/2010.
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