Cosa c’è che non va o che va migliorato nel codice 36?
Le opinioni e le valutazioni al riguardo dovrebbero essere oramai chiare dopo l’anno di rodaggio del codice e anche alla luce della giurisprudenza che va delineandosi e dei pareri, spesso eclatanti, del MIT. Per averne un’idea precisa, d’altronde, basterebbe rifarsi alle tante discussioni che animano stazioni appaltanti ed operatori economici su equo compenso, applicabilità delle procedure ordinarie nel sotto-soglia, ribassabilità dei costi della manodopera, tanto per citare alcune delle tematiche su cui appare evidente la necessità di una disciplina più chiara.
Ma vediamo quali sono gli argomenti su cui, almeno per ora, sembrano essersi concentrate le iniziative parlamentari di modifica e rettifica del codice, a margine del tavolo del MIT.
Da un lato si segnala la proposta di legge C1604 del 7 dicembre 2023 presentata dalla Lega (primo firmatario Benvenuto) e assegnata alla VIII Commissione Ambiente, di “Modifica all’articolo 57 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, in materia di inserimento di clausole di sostenibilità ambientale nella documentazione progettuale e di gara”. Dall’altro lato c’è in discussione proprio oggi, 28 maggio, la risoluzione 7-00220 del 3 maggio 2024, presentata da Forza Italia (prima firmataria Erica Mazzetti, una delle parlamentari più attive in materia e anche tra le più vicine alle imprese) e assegnata alla VIII Commissione Ambiente, territorio e lavori pubblici della Camera e tesa ad eliminare, in sede di correttivo, difficoltà applicative e interpretative evidenziatesi nell’ultimo anno.
La risoluzione si concentra su nove articoli specifici del codice:
1) Articolo 50 «Procedure per l’affidamento»: implementare forme di pubblicità, preventiva e successiva, con riferimento alla procedura negoziata senza bando di cui al comma 1, lettera c), dell’articolo 50, al fine di evitare possibili abusi dell’istituto, assicurando una maggiore trasparenza delle procedure e riducendo i rischi di contenzioso;
2) Articolo 60 «Revisione prezzi»: prevedere che, per i contratti a esecuzione periodica o
continuativa, la revisione dei prezzi sia annuale e sia adottata sulla base di una istruttoria condotta dai dirigenti responsabili della acquisizione di beni e servizi, applicando ai corrispettivi gli indici ISTAT FOI, ovvero assumendo a riferimento altro indice individuato dal ministero di concerto con l’ISTAT per la specifica categoria merceologica. In tale ambito, specificare altresì che il corrispettivo offerto sia aumentato o diminuito applicando le variazioni ISTAT all’indice basato su quello in essere alla data di presentazione dell’offerta;
3) Articolo 100 «Requisiti di ordine speciale»: prevedere che per i servizi di ingegneria e architettura il requisito di capacità tecnica e professionale faccia riferimento al precedente decennio;
4) Articolo 114 «Direzione dei lavori»: prevedere che il direttore dei lavori sia preposto anche al controllo di tutte le specifiche tecniche risultanti dall’esito della gara, così come aggiudicata;
5) Articolo 116 «Collaudo e verifica di conformità»: ridurre da sei mesi a quattro mesi i termini del collaudo finale o di ogni altra verifica prevista, per le opere che non siano di rilevante importanza;
6) Articolo 117 «Garanzie definitive»: prevedere, nelle procedure aventi ad oggetto accordi quadro, la soppressione della garanzia del 2 per cento posta a carico degli operatori economici aggiudicatari in quanto la sottoscrizione del contratto di accordo quadro non conferisce alcun diritto dell’aggiudicatario a vederselo onorato in tutta la sua compiutezza e si è più volte verificata la circostanza in cui alla scadenza dell’accordo quadro, non è stato maturato alcun contratto applicativo;
7) Articolo 119 «Subappalto»: prevedere:
a) che non siano ammessi ulteriori subappalti oltre quelli stabiliti dal primo subappaltatore (c.d. subappalto a cascata);
b) che i contratti non qualificabili come subappalto non possano essere oggetto di ulteriore affidamento da parte del subappaltatore;
8) Articolo 120 «Modifica dei contratti in corso di esecuzione»: prevedere che la possibilità di stabilire un aumento o una diminuzione delle prestazioni nei contratti in corso di esecuzione sia limitata al 10 per cento dell’importo da contratto;
9) Articolo 186 «Affidamenti dei concessionari»: prevedere che per i concessionari autostradali le quote di affidamento esternalizzato siano fissate in una misura variabile tra il 40 per cento
e il 60 per cento, da determinarsi anche in ragione delle specificità del singolo rapporto
concessorio.
La proposta di legge della Lega vuole invece garantire, in tutti i casi di mancata definizione dei criteri ambientali minimi (CAM), un livello minimo di riciclo dei prodotti e dei beni utilizzati dalle pubbliche amministrazioni e da altri soggetti economici, attraverso l’inserimento, nell’attuale articolo 57, dei seguenti commi aggiuntivi:
“2-bis. Fermo restando quanto previsto ai commi 1 e 2, in caso di mancata definizione dei criteri ambientali minimi di cui al medesimo comma 2, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali attraverso l’inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, anche di clausole contrattuali volte a prevedere, nel rispetto delle norme generali e speciali di settore, l’onere di utilizzo, in misura pari o superiore al quaranta per cento del fabbisogno relativo a ciascun appalto o concessione, di prodotti e beni derivanti da un processo di produzione regolare e certificato svolto ai sensi degli articoli 184-bis o 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. La disposizione di cui al primo periodo non si applica nei casi in cui il costo dei predetti beni e prodotti superi il valore di mercato della materia prima vergine equivalente e disponibile.
2-ter. Al fine di assicurare l’applicazione delle disposizioni di cui al comma 2-bis, il soggetto partecipante alla gara è tenuto a specificare le caratteristiche del prodotto o del bene derivante da un processo di produzione regolare e certificato svolto ai sensi degli articoli 184-bis o 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, attraverso la norma tecnica UNI di riferimento ovvero a dimostrare il possesso della registrazione al sistema di ecogestione e audit (EMAS) ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001:2015, rilasciata da un organismo accreditato ai sensi della normativa vigente.
2-quater. Le disposizioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter sono tenute in considerazione anche nei documenti di gara ai fini dell’aggiudicazione sulla base del criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 108, commi 4 e 5”.