E’ nulla la clausola della lex specialis che esclude le offerte di importo pari a quello fissato a base di gara, perché viola il principio di tassatività delle cause di esclusione, considerandosi quindi non apposta, ai sensi del comma 2 dell’articolo 10 del Codice. Lo ha affermato il TAR Veneto – Venezia, con la Sentenza del 05/12/2024 n. 2908, che va così in controtendenza con la prassi di tante stazioni appaltanti a prevedere nel regolamento di gara l’esclusione delle offerte pari all’importo a base di gara, analogamente a quelle superiori. Questa, in sintesi, la valutazione svolta dal giudice amministrativo per giungere alla suddetta conclusione. L’art. 10, comma 2, del Codice vieta alla stazione appaltante di introdurre cause di esclusione ulteriori rispetto a quelle tassativamente fissate dai successivi articoli 94 e 95. Detta disposizione-principio, però, non riguarda i soli motivi di esclusione intesi in senso stretto, ossia correlati all’accertata carenza di un requisito soggettivo del concorrente, ma è riferibile a qualsiasi previsione della lex specialis che abbia l’effetto di escludere i concorrenti, al di fuori delle ipotesi espressamente tipizzate.
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