Se il Dlgs 163/2006 ha avuto il merito di introdurre il soccorso istruttorio (all’epoca oneroso, quale sanzione pecuniaria a carico di chi vi aveva dato causa) anche nei contratti pubblici con gli articoli 38, comma 2 bis, e 46, comma 1 ter, e il Dlgs 50/2016 ha avuto il merito di delinearlo meglio definendo nell’articolo 83, comma 9, anche le irregolarità essenziali non sanabili, con il Dlgs 36/2023 il soccorso istruttorio si è arricchito di ulteriori casi e fattispecie applicativi nell’articolo 101.
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