Con il 1° gennaio 2024 sarebbero dovute terminare tutte le fasi transitorie previste dal codice 36,
caratterizzato appunto da una operatività a tappe: il 1° aprile 2023 entrata in vigore; il 1° luglio 2023 efficacia; il 1° gennaio 2024 digitalizzazione e piena efficacia delle disposizioni normative a essa
legate. E, invece, no. Anzi.
L’ANAC, infatti, per far fronte velocemente alle tante problematiche operative segnalate dalle
stazioni appaltanti, proprio all’indomani della digitalizzazione degli appalti pubblici o comunque
a essa legate, si è lanciata nella previsione di una serie di misure di carattere appunto transitorio.
Per alcune ha previsto un preciso periodo di durata (decorrenza e fine), per altre, invece, ha disposto
sine die, ossia “fino a nuovo comunicato”.
Con tutte, però, ha finito per derogare, in un modo o nell’altro, a regole generali e tempistiche
stabilite dal codice o in esso presupposte, facendo storcere la bocca a tutte quelle stazioni
appaltanti che, invece, hanno risposto con maggiore reattività alle scadenze e agli obblighi
codicistici, conformandosi ed adeguandosi ad essi per tempo.
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