SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO 7296/2024

La stazione appaltante può richiedere il possesso di requisiti minimi delle prestazioni a pena di esclusione

di Silvana Siddi
Per i giudici di Palazzo Spada “i requisiti minimi delle prestazioni o del bene previste dalla lex specialis di gara costituiscono una condizione di partecipazione alla procedura selettiva”. Le difformità dell’offerta tecnica “che rivelano l’inadeguatezza del progetto proposto dall’impresa offerente rispetto ad essi, legittimano l’esclusione dalla gara e non già la mera penalizzazione dell’offerta nell’attribuzione dl punteggio, in quanto determinano la mancanza di un elemento essenziale per la formazione dell’accordo negoziale”.

L’Amministrazione ha ampia facoltà di individuare, nel rispetto della legge, il contenuto della lex specialis della gara, prevedendo dei requisiti minimi delle prestazioni o del bene che costituiscono una condizione di partecipazione alla procedura selettiva. Le difformità dell’offerta tecnica che rivelano l’inadeguatezza del  progetto proposto dall’impresa offerente rispetto ad essi, legittimano l’esclusione dalla gara in quanto determinano la mancanza di un elemento essenziale per la formazione dell’accordo negoziale.
E’ quanto affermato con sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, n. 7296/2024.
In particolare, un’Azienda Regionale ha indetto una procedura aperta multilotto per l’affidamento del servizio di ritiro, trasporto e smaltimento dei rifiuti ai sensi dell’art. 60 del Dlgs 50/2016, medio tempore vigente. La stazione appaltante, con provvedimento, ha disposto l’esclusione del raggruppamento per mancanza dei requisiti tecnici minimi richiesti e ha dichiarato la gara deserta per assenza di offerte tecniche valide. Una società che ha partecipato in R.T.I. alla gara ha impugnato dinanzi al TAR il capitolato di gara, il provvedimento di esclusione del raggruppamento e, con motivi aggiunti, la dichiarazione di gara deserta per assenza di offerte tecniche valide.
Il Tribunale competente ha dichiarato il ricorso e i motivi aggiunti inammissibili, condannando la ricorrente al pagamento delle spese di lite.
La società soccombente, insoddisfatta della decisione del giudice di prime cure, decide di ricorrere in appello. Con il primo motivo la ricorrente contesta che i requisiti relativi alla fornitura di specifici formati di contenitori e taniche indicati nel capitolato tecnico sarebbero irragionevoli e non avrebbero dovuto essere previsti a pena di esclusione, non essendo presenti sul mercato contenitori dei formati, richiesti a pena di nullità, che siano conformi alla normativa ADR. Pertanto la contestata previsione dovrebbe rientrare nella categoria delle clausole nulle. Secondo l’appellante tale nullità, però, non dovrebbe estendersi al provvedimento nel suo complesso ma dovrebbe comunque impedire all’Amministrazione di porre in essere ulteriori atti che si fondino su questa clausola. Nel secondo motivo l’appellante afferma che il provvedimento che dispone della sua esclusione sarebbe pertanto affetto da illegittimità derivata.

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