LA SENTENZA DEL TAR MARCHE

Il principio del favor partecipationis si applica per errori nel bando, non per errata valutazione delle cause di esclusione

Il principio in questione assume rilievo solo nei casi in cui, a causa di una clausola poco chiara ed ambigua della lex specialis, emergano irregolarità o incompletezze nelle domande di partecipazione e/o nelle offerte. Le disposizioni relative alle cause di esclusione, invece, “non sono annoverabili nel genus delle clausole oscure o contraddittorie, perché esse sono del tutto (o comunque sufficientemente) chiare quanto alla descrizione dei presupposti per la loro applicazione” – di Gabriella Sparano

Il principio del favor partecipationis non può essere invocato dal concorrente per contestare il mancato possesso dei requisiti eccepitogli dalla stazione appaltante, anche nelle fattispecie di cui all’articolo 95 del codice disciplinante le cause di esclusione non automatica, che implicano una valutazione discrezionale (pur motivata) da parte della stazione appaltante.

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In archivio
IL TESTO DEFINITIVO APPROVATO DAL CDM
di Giorgio Santilli
La franchigia del meccanismo revisionale scende dal 5 al 3%, la rivalutazione sale dall’80 al 90%. Saltano le penali pagate come causa di esclusione dalla gara di un’impresa. Si rafforza il contratto firmato dalle organizzazione più rappresentative ma resta uno spazio per contratti alternativi. L’anticipazione sale per tutti al 20% elevabile al 30% dal bando.

IL PARERE DELLA COMMISSIONE SPECIALE
di Gabriella Sparano
Un monito che presagisce addirittura possibili contenziosi futuri derivanti proprio da un esercizio non proprio ortodosso della delega.
TAR LAZIO
di Gabriella Sparano
È evidente, pertanto, che ove dette sopravvenienze si verifichino successivamente alla valutazione di congruità dell’offerta, determinino il meccanismo del riequilibrio del contratto di appalto
INFRASTRUTTURE
Con la realizzazione di questa tratta il progetto complessivo raggiunge l’83% dei lavori. Una volta ultimati, la capacità sulla linea e i treni potranno viaggiare a una velocità massima di 160km/h, contro i 100km/h attuali che in alcune tratte oggi si riducono anche a 80-90km/h.
CONGIUNTURA
Frena la produzione industriale dell’eurozona che ad aprile torna con il segno negativo. Le stime preliminari diffuse da Eurostat mostrano una flessione congiunturale dello 0,1%, dopo l’aumento dello 0,5% a marzo, e ben più ampio è l’arretramento su base annua con -3% rispetto ad aprile 2023. Nell’intera Unione Europea la produzione industriale è aumentata dello 0,5% rispetto al mese di marzo e calata del 2% su base annua.  In Italia rispetto a marzo 2024 si è registrata una flessione dell’1% (dopo -0,5%) e del 2,9% rispetto ad aprile 2023 dopo il  -3,2%…