LA SENTENZA 6212 DEL CONSIGLIO DI STATO

Il premio di accelerazione non è un corrispettivo dei lavori ma un compenso autonomo e ulteriore (su cui decide il giudice ordinario)

di Gabriella Sparano
La sua previsione impone all’appaltatore, che accetta preventivamente l’alea collegata al verificarsi di eventi impeditivi, un maggiore e ulteriore sforzo produttivo per l’accelerazione dei tempi di esecuzione, unitamente all’ordinario impiego della diligenza qualificata richiesta dall’articolo 1176, comma 2, c.c., connotando in tal modo la sua obbligazione come avente ad oggetto la realizzazione dell’opera non solo a perfetta regola d’arte, ma anche e soprattutto anticipatamente rispetto al termine stabilito, determinando, così, la consegna anticipata il perfezionamento

“Il premio di accelerazione costituisce un compenso autonomo ed ulteriore, diverso dal corrispettivo dei lavori, spettante all’appaltatore nell’eventualità, oggettivamente verificabile, dell’ultimazione dei lavori anticipata rispetto alla data fissata in contratto” e le controversie relative alla sua corresponsione sono devolute alla competenza del giudice ordinario. Lo ha chiarito il Consiglio di Stato con la sentenza dell’11 luglio 2024, n. 6210, che fa il punto sul premio di accelerazione, la cui previsione – risalente all’ormai abrogato articolo 145, comma 9, del regolamento di attuazione del Dpr 207/2010 che lo subordinava alla ricorrenza di “casi particolari che rendano apprezzabile l’interesse a che l’ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto ad un termine contrattualmente previsto” – è stata ripresa dall’articolo 126 del codice 36, che lo subordina alla sola previsione espressa di esso nel bando o nell’avviso di indizione della gara.

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