Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha recentemente confermato, con i pareri nn. 3023 e 3024 del 27 febbraio 2025, il divieto di utilizzare il sorteggio come metodo di selezione degli operatori economici da invitare alle procedure negoziate per l’affidamento di contratti sotto soglia. Si tratta di un principio già sancito dall’articolo 50, comma 2, del Codice dei Contratti Pubblici, il quale stabilisce che le stazioni appaltanti non possono adottare criteri di estrazione casuale, se non in situazioni eccezionali e specificamente motivate. Questo divieto è ribadito dall’Allegato II.1, articolo 2, comma 3, che consente il sorteggio solo quando non sia possibile individuare gli operatori economici da invitare sulla base di criteri oggettivi e trasparenti. I chiarimenti del MIT hanno, tuttavia, una rilevanza operativa molto concreta, poiché vanno a rafforzare l’obbligo per le stazioni appaltanti di individuare criteri di selezione che garantiscano il rispetto della concorrenza e della trasparenza. La questione è stata oggetto di specifici quesiti da parte di amministrazioni e operatori del settore. In particolare, nel parere n. 3023, il MIT ha risposto a una stazione appaltante che chiedeva se fosse possibile ricorrere al sorteggio tra gli operatori economici che avevano manifestato interesse a partecipare a una gara, al fine di evitare il rischio di una procedura deserta. Il Ministero ha chiarito che tale soluzione non è conforme alla normativa, sottolineando che le amministrazioni devono individuare criteri di selezione coerenti con l’oggetto dell’appalto e i principi di concorrenza, trasparenza e proporzionalità. Il semplice ricorso a un meccanismo di estrazione casuale, infatti, potrebbe dar luogo a scelte arbitrarie e potenzialmente discriminatorie, oltre a esporre la procedura a un elevato rischio di impugnazione da parte degli operatori esclusi.
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