Nell’ambito delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, nelle richieste di accesso agli atti, gli operatori economici controinteressati non possono rifiutare “genericamente” l’ostensione dei dati che riguardano le loro offerte, ma devono puntualmente e motivatamente indicare le ragioni che devono rappresentare esigenze di segretezza tecnica o commerciale. Le stazioni appaltanti dovranno, nella loro attività discrezionale, valutare l’attendibilità della sussistenza di detti segreti e, qualora non li ritengano sussistenti, dovranno far prevalere i principi generali di trasparenza e pubblicità.
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