Se il concorrente ha notizia della propria esclusione dalla procedura nel corso di una seduta di gara aperta alla quale ha partecipato il suo rappresentante, è da questo momento che inizia a decorrere il termine per la sua impugnazione, senza dover attendere la successiva comunicazione di esclusione col rischio di un ricorso irricevibile perché tardivo. Con la Sentenza del 17/02/2025, n. 339, infatti, il TAR Campania-Salerno ha ribadito che, a differenza dell’altrui ammissione alla gara (che, se lesiva, è oggi con il nuovo Codice 36 impugnabile solo con il provvedimento di aggiudicazione), per l’esclusione è sempre sussistito un onere di immediata impugnazione, attesa la sua natura autonomamente ed immediatamente lesiva. L’atto di esclusione, infatti, produce nella sfera giuridica del destinatario la conseguenza immediata di estrometterlo dalla competizione, costituendo, se non annullato, un impedimento alla successiva impugnazione dell’aggiudicazione, dal momento che l’escluso non è più legittimato a gravare gli atti di gara in quanto non più partecipante ad essa. L’interesse del soggetto definitivamente escluso è, infatti, da qualificare come interesse di mero fatto, analogo a quello di un qualsiasi operatore del settore che, non avendo partecipato alla gara, non ha titolo ad impugnarne gli atti.
Questo contenuto è riservato agli abbonati
Accedi per continuare nella lettura.