Commette grave illecito professionale, ai sensi dell’articolo 95, comma 1, lett. e), del Codice, il concorrente che, pur avendo ricevuto la notifica di una cartella di pagamento prima della data in cui
ha presentato l’offerta, non ne ha informato la stazione appaltante attraverso il DGUE (anche se a quella data la pendenza non era ancora definitivamente accertata), né lo ha fatto dopo, in sede di gara, una volta che l’irregolarità fiscale è divenuta definitiva. Lo ha affermato il Consiglio di Stato con la Sentenza del 25/02/2025, n. 1628, confermando così l’esclusione del ricorrente già fatta salva in primo grado.
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