Già dal Codice previgente, sia la giurisprudenza amministrativa che l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e la stessa ANAC sono d’accordo nel ritenere che nel nostro ordinamento non esiste un divieto generale alla partecipazione alle gare di appalto da parte dei raggruppamenti temporanei di impresa cosiddetti sovrabbondanti, che sono quelli in cui i partecipanti già possiedono da soli i requisiti necessari per la partecipazione, venendo in rilievo il favor del diritto europeo per la partecipazione alle gare da parte di soggetti riuniti, indipendentemente dalla forma giuridica prescelta per l’aggregazione. Ciò che è vietato, piuttosto, è l’utilizzo di tale soggetto giuridico sovradimensionato per finalità anticoncorrenziali, la cui sussistenza tuttavia non deriva automaticamente da esso, ma è rimessa alla valutazione della stessa stazione appaltante, che deve appurare se, nel caso concreto, un siffatto raggruppamento sia macroscopicamente anticoncorrenziale e, dunque, in contrasto con il divieto sancito dall’articolo 101 del TFUE-Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e/o dall’articolo 2 della legge n. 287/1990 recante le norme per la tutela della concorrenza e del mercato.
Questo contenuto è riservato agli abbonati
Accedi per continuare nella lettura.