TAR LOMBARDIA-BRESCIA

Non esiste una tempistica minima per la valutazione di una offerta: la verifica della correttezza dei risultati avviene solo in base ai parametri di legittimità dell’azione amministrativa

di Gabriella Sparano
L’elemento “tempo” rimane un fattore estrinseco, che può assumere un’ipotetica rilevanza solo nel caso in cui alla brevità delle operazioni concorsuali si accompagni un esito irrazionale ed illogico”.

Esiste una durata minima che la commissione giudicatrice deve assicurare alla valutazione dell’offerta affinché questa possa dirsi compiutamente esaminata ai fini della incensurabilità del giudizio conseguente? Con la Sentenza del 19/12/2024, n. 1009, il TAR Lombardia-Brescia, richiamando precedenti giurisprudenziali, ha chiarito il peso che, nell’operato complessivo della commissione giudicatrice, ha il tempo dedicato da questa alle operazioni di scrutinio e valutazione. Nel caso di specie, infatti, il ricorrente aveva sostenuto che, siccome la propria relazione tecnica constava di circa cinquanta pagine, sarebbero state necessarie almeno 4/6 ore per esaminarla e valutarla, mentre invece la commissione giudicatrice aveva impiegato solo 75 minuti, come risultava dal verbale di gara. Inoltre, anche il capitolato tecnico di gara, di circa venti pagine, non sarebbe stato esaminato nel dettaglio.

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