La differenza tra l’affidamento diretto preceduto dalla consultazione di più operatori economici e quello senza è rilevante non solo perché unicamente il primo può dissimulare in realtà una procedura negoziata o al contrario incardinarne involontariamente una, ma anche perché sempre solo il primo può configurare il reato di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente, di cui all’articolo 353-bis del codice penale. Come ha evidenziato, infatti, la Corte di Cassazione con la Sentenza della sesta sezione penale del 20/02/2025, n. 7099, l’articolo 353-bis cod. pen. è stato introdotto con l’articolo 10 della Legge n. 136/2010, con l’obiettivo di prevenire la preparazione e l’approvazione di bandi personalizzati e calibrati proprio sulle caratteristiche di determinati operatori economici ed a preservare il principio di libertà di concorrenza e la salvaguardia degli interessi della pubblica amministrazione. Pertanto, le condotte dirette a interferire illecitamente sulla determinazione del contenuto del bando di gara, o dell’atto ad esso equipollente, assumono rilevanza a condizione che vi sia una procedura amministrativa finalizzata alla gara, alla predisposizione di un bando o di un atto ad esso equipollente. Laddove, invece, non vi sia una gara o un atto equipollente, la norma non può trovare applicazione.
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