CORTE DI CASSAZIONE

Affidamento diretto, solo se con consultazione di operatori economici può configurare il reato di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente

di Gabriella Sparano
Le condotte dirette a interferire illecitamente sulla determinazione del contenuto del bando di gara, o dell’atto ad esso equipollente, assumono rilevanza a condizione che vi sia una procedura amministrativa finalizzata alla gara, alla predisposizione di un bando o di un atto ad esso equipollente.

La differenza tra l’affidamento diretto preceduto dalla consultazione di più operatori economici e quello senza è rilevante non solo perché unicamente il primo può dissimulare in realtà una procedura negoziata o al contrario incardinarne involontariamente una, ma anche perché sempre solo il primo può configurare il reato di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente, di cui all’articolo 353-bis del codice penale. Come ha evidenziato, infatti, la Corte di Cassazione con la Sentenza della sesta sezione penale del 20/02/2025, n. 7099, l’articolo 353-bis cod. pen. è stato introdotto con l’articolo 10 della Legge n. 136/2010, con l’obiettivo di prevenire la preparazione e l’approvazione di bandi personalizzati e calibrati proprio sulle caratteristiche di determinati operatori economici ed a preservare il principio di libertà di concorrenza e la salvaguardia degli interessi della pubblica amministrazione. Pertanto, le condotte dirette a interferire illecitamente sulla determinazione del contenuto del bando di gara, o dell’atto ad esso equipollente, assumono rilevanza a condizione che vi sia una procedura amministrativa finalizzata alla gara, alla predisposizione di un bando o di un atto ad esso equipollente. Laddove, invece, non vi sia una gara o un atto equipollente, la norma non può trovare applicazione.

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