CORTE DI CASSAZIONE

Determinazione dell’affidamento diretto, rischio falso ideologico esteso anche alle attestazioni implicite

di Gabriella Sparano
Nell’applicazione dell’articolo 479 del Codice Penale (ultima parte), il riferimento al tenore formale dell’atto non va inteso nel senso che è necessario che l’atto faccia espresso riferimento all’accertamento dei presupposti cui è subordinata la sua emanazione

Attenzione quando si emette la determina di affidamento diretto: si potrebbe incorrere nel reato di falso ideologico di cui all’articolo 479 del codice penale. E’ il monito che si ricava dalla Sentenza del 17/01/2025, n. 2153, della Corte di Cassazione, V sezione penale, che, prendendo le mosse dalla definizione stessa di falso ideologico e dai suoi elementi costitutivi come chiariti dalle Sezioni Unite, è giunta appunto a coglierne i presupposti in una determina emessa ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b), del Decreto legislativo n. 36 del 2023. Quando si configura, infatti, il falso ideologico? Per l’articolo 479 del codice penale si ha falso ideologico quando il pubblico ufficiale, nel ricevere o formare un atto nell’esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità. Ed è proprio su quest’ultimo punto che si concentrano la sentenza in questione e la conclusione a cui giunge.

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